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Associazione fuoco nel cuore a vicenza |
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Soci
a.
Possono
essere soci tutti i cittadini che ne condividano le finalità;
b.
Le
richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a
ciò predisposto;
c.
Sono
eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano un'anzianità di
iscrizione di almeno sei mesi purché:
-
abbiano
cittadinanza italiana o di uno Stato della
Comunità Europea;
-
non
abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a
pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
d.
Per
le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili
soci che hanno raggiunto la maggiore
età;
e.
I
soci sono tenuti:
-
al
pagamento della quota sociale
annuale decisa dall'Assemblea. Tale
quota non è trasmissibile, né rimborsabile, ne' rivalutabile;
-
alla conoscenza e all' osservanza dello Statuto
dell'A.E.S. e degli eventuali regolamenti
interni;
f.
I
soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
-
qualora
non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni
prese dagli organi sociali;
-
qualora
si rendano morosi nel pagamento della
quota sociale senza giustificato motivo;
-
qualora
in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
g.
Non sono ammessi soci temporanei ne' limitazioni in
considerazione della partecipazione
alla vita sociale.
h.
Ogni associato, all'atto dell'adesione al circolo,
accetta una clausola compromissoria che lo vincola
ad assoggettarsi alle delibere del Collegio dei Probiviri dell'A.E.S.,
impegnandosi, per controversie civili
tra associati inerenti la vita
associativa, a non adire a vie legali,
se non previa autorizzazione da parte dell'Assemblea generale dei soci.
A seconda
dei casi, il Collegio dei Probiviri, può adottare i seguenti provvedimenti
disciplinari:
1)
ammonizione verbale per comportamento scorretto nei rapporti sociali;
2)
ammonizione scritta per il ripetersi di comportamento scorretto e contrario
alle regole fondamentali di convivenza civile. La somma delle due ammonizioni
comporta la sospensione da un minimo
di 15 giorni ad un massimo di giorni 30.
3)
sospensione dalla vita associativa
per un periodo determinato dallo stesso Collegio dei Probiviri.
4)
radiazione dall'albo dei soci per:
• somma di due sospensioni gravi
e ripetuta scorrettezza di comportamento civile e sociale;
• violazione delle disposizioni contenute nel presente
statuto sociale e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali
competenti;
• per
azioni tendenti a fomentare dissidi e disordini fra i soci che comunque
danneggiano moralmente e materialmente l'associazione qualsiasi socio, nei
confronti del quale sia stato adottato questo provvedimento, cioè la radiazione, perde ogni diritto, né può accampare
pretese di alcun genere, né potrà mai in futuro essere riammesso come socio
salvo specifica delibera dell'assemblea dei soci.
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