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Associazione fuoco nel cuore a vicenza
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Associazione fuoco nel cuore a vicenza
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Soci

a.       Possono essere soci tutti i cittadini che ne condividano le finalità;

b.       Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto;

c.        Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi purché:

-          abbiano cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità Europea;

-          non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;

d.       Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età;

e.       I soci sono tenuti:

-          al pagamento della quota sociale annuale decisa dall'Assemblea. Tale quota non è trasmissibile, né rimborsabile, ne' rivalutabile;

-          alla conoscenza e all' osservanza dello Statuto dell'A.E.S. e degli eventuali regolamenti interni;

f.         I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

-          qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

-          qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;

-          qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

g.       Non sono ammessi soci temporanei ne' limitazioni in considerazione della partecipazione alla vita sociale.

h.       Ogni associato, all'atto dell'adesione al circolo, accetta una clausola compromissoria che lo vincola ad assoggettarsi alle delibere del Collegio dei Probiviri dell'A.E.S., impegnandosi,  per controversie civili tra associati inerenti la vita associativa,  a non adire a vie legali, se non previa autorizzazione da parte dell'Assemblea generale dei soci.

A seconda dei casi, il Collegio dei Probiviri, può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

1) ammonizione verbale per comportamento scorretto nei rapporti sociali;

2) ammonizione scritta per il ripetersi di comportamento scorretto e contrario alle regole fondamentali di convivenza civile. La somma delle due ammonizioni comporta la sospensione da un minimo di 15 giorni ad un massimo di giorni 30.

3) sospensione dalla vita associativa per un periodo determinato dallo stesso Collegio dei Probiviri.

4) radiazione dall'albo dei soci per:

                • somma di due sospensioni gravi e ripetuta scorrettezza di comportamento civile e sociale;

• violazione delle disposizioni contenute nel presente statuto sociale e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

• per azioni tendenti a fomentare dissidi e disordini fra i soci che comunque danneggiano moralmente e materialmente l'associazione qualsiasi socio, nei confronti del quale sia stato adottato questo provvedimento, cioè la radiazione, perde ogni diritto, né può accampare pretese di alcun genere, né potrà mai in futuro essere riammesso come socio salvo specifica delibera dell'assemblea dei soci.



 
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